Descrizione
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 127, le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di Chianocco in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.
Il regolamento assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto di immobili, perseguendo altresì l’obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di
alienazione.
Il presente Regolamento costituisce “lex specialis” per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell’Ente.
Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali contenuti in materia di alienazioni stabiliti dall’ordinamento giuridico.
I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’alienazione.
L’immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato dalle relative pertinenze (art. 817 Codice civile), eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.
A tal fine sono necessari i seguenti dati:
- partita catastale;
- foglio;
- particella e sub-particella;
- categoria catastale;
- classe;
- consistenza;
- superficie;
- classificazione;
- confini.