Descrizione
ORDINANZA N° 3 DEL 17-02-2026
Il SINDACO
OGGETTO: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE STRADE COMUNALI
Premesso che:
I recenti eventi atmosferici hanno provocato la caduta sulle strade comunali di piante ad alto fusto poste a margine delle stesse, per le quali il comune è dovuto intervenire in urgenza con il taglio e la rimozione;
lungo le strade comunali si rileva la presenza di numerose piante ad alto fusto (anche secche o ricoperte di edere), rami, siepi e vegetazione proveniente da proprietà private che protendono oltre il confine stradale;
tale situazione può compromettere:
- la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- la visibilità della segnaletica stradale;
- la pubblica incolumità;
è necessario garantire la regolare manutenzione delle aree private confinanti con la viabilità pubblica;
Visti:
- l’art. 29 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285);
- gli artt. 892, 893, 894 e 896 del Codice Civile;
- l’art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 in data 06/06/2003
- l’art. 22 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N° 15 in data 06/06/2003
- ogni altra norma vigente in materia;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada i proprietari devono mantenere le siepi e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- permane l’esigenza di prevenire situazioni di pericolo per la circolazione;
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI TERRENI E AREE CONFINANTI CON STRADE COMUNALI E PROVINCIALI
di provvedere:
1. al taglio e rimozione delle piante che presentino disseccamento totale o parziale o stato vegetativo compromesso e/o ricoperte di edera;
2. al taglio dei rami che si protendono oltre il limite della proprietà privata invadendo la sede stradale;
3. alla regolazione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
4. alla rimozione della vegetazione che:
- copre o rende poco visibile la segnaletica stradale;
- limita la visibilità agli incroci e nelle curve;
- interferisce con l’illuminazione pubblica;
5. alla costante manutenzione delle scarpate e dei fossi laterali (se pertinenti).
DISPONE
L’OBBLIGO AI PROPRIETARI DI PROVVEDERE ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI dalla pubblicazione della presente ordinanza per l’esecuzione degli interventi;
AVVERTE
che in caso di inottemperanza si procederà:
- all’applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti vigenti;
- all’esecuzione d’ufficio degli interventi con addebito delle spese ai soggetti inadempienti;
- resta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale per eventuali danni causati.
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio;
la trasmissione a:
- Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico;
- Stazione Carabinieri Forestale competente;
- Alla Prefettura di Torino
- All’Ente Città Metropolitana di Torino
- la massima diffusione alla cittadinanza.
Ai sensi del combinato disposto dagli art.3 comma quarto, e art.5 comma terzo, della legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che il responsabile del procedimento è il geom. Francesco BELLOMO – Responsabile dell'Area tecnica - manutentiva comunale;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)
Il Sindaco
OSVALDO VAIR