Convivenze di fatto

  • Servizio attivo

Convivenza di fatto di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, residenti e coabitanti

A chi è rivolto

Due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Chianocco, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Chianocco

Come fare

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. Occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe di Fraz. Roccaforte 1 con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti. Attenzione: La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

Cosa serve

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  5. e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  8. h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Richiesta costituzione di Convivenza di Fatto

Documento di richiesta di Costituzione della Coppia di Fatto effettuata da due persone di sesso opposto e di stato libero presenti nello stesso stato di famiglia anagrafico

Cosa si ottiene

Certificato di Convivenza di Fatto

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Nethics srl · Accesso redattori sito