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AVVISO
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI
Vista la determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, n. DD 2195/A1821A/2022 del 19/07/2022 che decreta LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE a partire dal giorno 21/07/2022 (Legge 21/11/2000, n. 353, – Legge Regionale 4/10/2018, n. 15) sino alla successiva determinazione regionale che stabilirà la cessazione del suddetto stato;
Si porta inoltre a conoscenza che la Legge regionale n. 15 del 04/10/2018 all’art. 10, comma 7, prevede che:
“nei periodi in cui viene dichiarato la stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 4:
- Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Inoltre ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. 15/2018 si ricorda che “è vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182,comma 6 bis, del D.Lgs3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di Ambiente) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell’anno successivo”.
In applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 15 del 04/10/2018:
- Le violazioni dei divieti di cui all’art. 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 10, comma 5, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro;
- Le violazioni di divieti e l’inosservanza della prescrizioni di cui all’art. 10 , commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 della Legge 353/2000.
- Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Chianocco, lì 21 luglio 2022