La carta d’identità è, il documento d’identità personale che consente l’identificazione del titolare.
Il decreto legge n. 112 del 25/06/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 in pari data ed entrato in vigore il giorno stesso, ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni.
Tale disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità, alla data di entrata in vigore della Legge.
Pertanto le Carte di identità scadute possono essere rinnovate, mentre la validità delle altre viene automaticamente prorogata fino allo scadere dei dieci anni dalla data del rilascio.
L’Ufficio Anagrafe provvederà a convalidare il documento originario per ulteriori cinque anni apponendo un timbro di proroga ai sensi dell’art. 31 del già citato Decreto Legge.
I requisiti per ottenerla
- compimento del 15º anno di età;
- residenza nel Comune;
- oppure l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
È possibile rilasciare il documento anche a persone che dimostrino di avere la dimora nel Comune: in tal caso occorre il nulla-osta del Comune di residenza.
La normativa vigente dà la facoltà all’interessato di richiedere la carta d’identità, ma non l’obbligo, e concede il medesimo diritto ai cittadini stranieri residenti in possesso di regolare permesso di soggiorno: in questo caso il documento non è valido per l’espatrio.
La documentazione necessaria
L’interessato deve presentarsi personalmente all’anagrafe con:
- n. 3 fotografie recenti formato tessera a colori ed uguali, che riproducano le sembianze della persona a mezzo busto e non di profilo;
- la carta d’identità scaduta o scadente nei successivi 180 giorni o deteriorata o, in caso di furto o smarrimento della stessa, la relativa denuncia;
- € 5,42 per diritti.
Di norma, la carta di identità viene rilasciata all’atto della richiesta.
La validità
La carta d’identità ha la durata di 5 anni dalla data di emissione, per i cittadini italiani; per i cittadini stranieri ha la stessa validità del permesso di soggiorno.
Indicazione dello stato civile
L’indicazione dello Stato Civile sulla carta d’identità non è obbligatoria; il richiedente può fare richiesta che vi compaia.
Autocertificazione per esibizione della carta d’identità
La carta d’identità ha lo stesso valore dei certificati per quanto riguarda i dati in essa contenuti (cognome, nome, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza).
Validità per l’espatrio
I cittadini italiani maggiorenni possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio dichiarando di non trovarsi in una delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.
La carta d’identità consente l’espatrio nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svizzera, Ungheria.
Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:
- i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità, che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto.
Proroga carte d’identità
Il decreto legge n. 112 del 25/06/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 in pari data ed entrato in vigore il giorno stesso, ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni. Tale disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità, alla data di entrata in vigore della Legge.
Pertanto le Carte di identità scadute possono essere rinnovate, mentre la validità delle altre viene automaticamente prorogata fino allo scadere dei dieci anni dalla data del rilascio. L’Ufficio Anagrafe provvederà a convalidare il documento originario per ulteriori cinque anni apponendo un timbro di proroga ai sensi dell’art. 31 del già citato Decreto Legge.