Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Passaporto

A chi si presenta l’istanza

  • direttamente alla Questura;
  • presso il Comune.

Come si presenta l’istanza

L’istanza è in carta libera e va indirizzata alla Questura competente.

Dove si ritira l’istanza

Il modello può essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe o può essere scaricato cliccando qui.

  • n.2 fotografie formato tessera identiche e recenti (la legalizzazione la effettua direttamente l’addetto a cui è presentata l’istanza);
  • n. 1 marca di concessione governativa da €40,29;
  • la ricevuta attestante il versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine sul c.c.posta n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipertimento del tesoro; la causale è “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”
  • un documento di riconoscimento valido;
  • il passaporto scaduto (se posseduto);
  • l’atto di assenso dell’altro genitore per coloro che hanno figli minori, anche se non viene richiesta l’iscrizione dei figli;
  • l’eventuale denuncia di smarrimento o furto del precedente passaporto;
  • per l’iscrizione di figli minori sul passaporto occorre l’atto di assenso dell’altro genitore o il nulla-osta del Giudice Tutelare in mancanza di consenso. (se il minore ha già 10 anni occorrono anche due fotografie formato tessera)

Cause ostative al rilascio del passaporto

Non possono ottenere il passaporto:

  • coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà genitoriale o altra potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso di questa; o, in difetto, dell’Autorizzazione del Giudice Tutelare;
  • i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
  • coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  • coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956 n 1423;
  • coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell’anno in cui compiono il 20 anno di età,, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Validità

A partire dal febbraio 2003 il passaporto vale 10 anni dalla data del rilascio, non si procede quindi più al rinnovo quinquennale.