Scheda: |
Il Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5) dà la possibilità ai cittadini di presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentità mediante una delle seguenti modalità:
a) dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale trasmessa tramite mail o PEC
b) dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
Importante: unitamente alla dichiarazione devono essere inviati i documenti previsti dai seguenti casi:
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
- Copia del documento attestante la proprietà , il contratto di locazione e/o la concessione ad uso gratuito dell'immobile nel quale si intende prendere la residenza.
- Copia del documento d'identità e codice fiscale di tutti i componenti che trasferiscono la residenza
- Copia della patente di guida dei componenti che ne sono in possesso.
Procedimento di cambio di residenza:
Il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R, 445/2000.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte del personale preposto attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all'indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative da parte dell'Ufficio Anagrafe quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto ( silenzio-assenso, art. 20 legge 41/1990)
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno degli indirizzi indicati in calce alla pagina
Riferimenti Normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76 |