Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

SEPARAZIONE E DIVORZI

Scheda: Divorzi /Separazioni consensuali: da oggi anche in Municipio. Separazioni e divorzi consensuali? Da oggi si possono definire le pratiche in Comune, presso l’Ufficio di Stato Civile. Infatti, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito in legge n.162 del 10/11/2014, è possibile – per i coniugi che intendono separarsi/divorziare consensualmente o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio o negoziare tra loro un accordo – recarsi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) con l’assistenza facoltativa dell’avvocato. Si può richiedere questa procedura solamente nei seguenti casi: - in assenza di figli minori; - in assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92; - in assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es.: casa, assegno di mantenimento o altre utilità economiche). Il Comune competente a ricevere la sottoscrizione può essere quello di: -         celebrazione del matrimonio civile; -         celebrazione del matrimonio religioso; -         trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o uno italiano e uno straniero); -         residenza di uno dei coniugi. Restano invariati per l’accordo di divorzio i presupposti dei tre anni di separazione personale ininterrotta dei coniugi. Il  costo della pratica ammonta a 16 Euro. Fasi dell’accordo: -         prenotazione di appuntamento e compilazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Vedi moduli in allegato); -         il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per la sottoscrizione dell’accordo, con ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato presso la Tesoreria della banca; -         l’Ufficiale dello Stato Civile darà un nuovo appuntamento – da fissare oltre i 30 giorni dal 1° appuntamento –  per la conferma dell’accordo sottoscritto. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile
Ufficio di competenza:Area Amministrativa/Demografica
Allegati: DICHIARAZIONE di SEPARAZIONE
DICHIARAZIONE di DIVORZIO
DICHIARAZIONE del FIGLIO MAGGIORENNE economicamente Autosufficiente